18/01/2016 In arrivo le lettere delle Entrate ai proprietari di immobili rurali che non li hanno ancora iscritti al Catasto fabbricati per sollecitarli alla regolarizzazione spontanea con sanzioni ridotte. Ad affermarlo è una nota dell’Agenzia che ricorda anche come sia disponibile sul proprio sito internet l’elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti al solo Catasto terreni e che quindi vengono considerati irregolari.
Il comunicato ricorda che la legge 214/2011 (il Salva Italia) ha previsto l’obbligo, per i proprietari di fabbricati rurali che risultavano ancora censiti al Catasto terreni, di dichiararli al Catasto fabbricati. «Se questo non è stato fatto entro il termine previsto del 30 novembre 2012 – spiega il comunicato – i proprietari possono ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso. In mancanza, gli Uffici provinciali – territorio dell’Agenzia delle Entrate procederanno all’accertamento in via sostitutiva del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge».
Per questo i proprietari inadempienti riceveranno nelle prossime settimane una comunicazione da parte dell’Agenzia, che li inviterà a regolarizzare spontaneamente la situazione catastale dell’immobile, beneficiando di sanzioni ridotte. Con le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2015, infatti, se il cittadino provvede autonomamente all’iscrizione in catasto può beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che si riducono da un importo compreso tra 1.032 e 8.264 euro ad uno di 172 euro (pari ad 1/6 del minimo).
«A tal fine – consiglia l’Agenzia – il proprietario, avvalendosi di un professionista tecnico abilitato, dovrà presentare agli uffici l’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).
Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento:
– i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
– le serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
– le vasche per l’ acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
– i manufatti isolati privi di copertura;
-tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volume tria inferiore a 150 metri cubi;
– manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
– fabbricati in corso di costruzione o di definizione; – fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).
L’elenco dei fabbricati rurali è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it