La lista delle prime 58 opere che saranno considerate in regime di edilizia libera in tutto il paese diventa realtà.
E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale (n. 81 del 7 aprile) il glossario unico delle opere che non richiedono un titolo abilitativo: cil, cila, scia o permesso di costruire. Una mossa che punta a mettere un argine alle interpretazioni differenziate che caratterizzano regioni e comuni e che sarà effettiva a partire dal 22 aprile, senza bisogno di ulteriori atti di recepimento.
Si attua così l’articolo 1, comma 2 del dlgs 222 del 2016, che già conteneva una tabella dei vari interventi edilizi, con relativi regimi amministrativi, dall’ edilizia libera sino ai permessi di costruire. Già nella tabella del 2016 risultano libere le manutenzioni ordinarie e le pompe di calore, oltre ai manufatti leggeri in strutture ricettive, l’eliminazione di barriere architettoniche, i pannelli fotovoltaici, gli elementi d’arredo.
L’elenco agisce su due direttrici: da una parte fa un lavoro compilativo, comunque molto utile per cittadini e operatori, mettendo in fila interventi per i quali è scontato che non serva autorizzazione, dall’altro lato mette insieme una serie di casi al limite, per i quali c’è maggiore incertezza applicativa e sui quali, a partire da adesso, non saranno più possibili contestazioni o interpretazioni più restrittive a livello locale. Andando, peraltro, nella direzione affermata di recente dalla corte costituzionale, con la sentenza 68/2018.
Concretamente, vengono messe in edilizia libera alcune opere di arredo da giardino oggetto di frequente contestazione: muretti, fontane, ripostigli per attrezzi, ricoveri per animali. ma anche gazebo e pergolati. una semplificazione che riguarderà anche le tensostrutture: per installarle servirà una comunicazione, mentre tutte le attività successive saranno libere. Stesso discorso per l’adeguamento degli impianti di estrazione fumi, spesso oggetto di contenzioso nei rapporti tra vicini.
Con il glossario, in sostanza, si chiariscono i vari tipi di manutenzione ordinaria, precisando tuttavia che restano ferme le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, sul rischio idrogeologico e quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare saranno queste ultime a governare l’edilizia libera, con specifici elenchi di opere escluse dall’Autorizzazione Paesaggistica (dpr 11 febbraio 2017 n. 31, allegato a).
Ad esempio, nei centri storici le barriere architettoniche potranno essere eliminate senza alcuna autorizzazione se il dislivello resta nei 60 centimetri e non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica nei centri storici solo se le opere stesse sono invisibili da aree pubbliche. Rimangono problemi per i pannelli fotovoltaici, che sono «edilizia libera» nelle zone non vincolate perché «accettati dalla sensibilità collettiva» (tar milano 496/2018), ma nelle zone di pregio ambientale (e nei centri storici) devono comunque rispettare le falde dei tetti.
Resta comunque salva, anche per queste opere, la possibilità di chiedere detrazioni fiscali. Sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale sarà indicata la data di inizio dei lavori, attestando che gli interventi rientrino tra quelli agevolati. A supporto di questo adempimento, serviranno le fatture per provare lo svolgimento dei lavori e i pagamenti effettuati tramite bonifico parlante.
Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2018-04-09/opere-senza-permesso-arriva-l-elenco-211737.shtml?uuid=AE1LlLVE&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook