28/09/2019 – La sostituzione degli infissi accede al bonus ristrutturazione anche se il Decreto Scia 2 l’ha declassata da ristrutturazione a intervento di edilizia libera? Con la risposta 383/2019, l’Agenzia delle Entrate ha risposto di sì.
Tuttavia, a differenza di risposte precedenti, il Fisco ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) una conferma sulla corretta qualificazione degli interventi. Un parere, quello del MIT, che potrebbe far tremare il mondo delle detrazioni fiscali.
Sostituzione di infissi, edilizia libera o ristrutturazione?
Il caso riguarda interventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni con opere correlate di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna.
Il proprietario dell’immobile, intenzionato a fruire del bonus fiscale, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se ne avesse diritto, dal momento che il Decreto Scia 2 (Dlgs 222/2016) e il Glossario delle opere di edilizia libera (DM 2 marzo 2018) in vigore da aprile 2018, hanno declassato i lavori in questione da manutenzione straordinaria a manutenzione ordinaria.
Secondo il proprietario dell’immobile, pur essendo stati declassati, gli interventi di sostituzione degli infissi conservano le caratteristiche tecnico-economiche originarie e danno quindi diritto al bonus ristrutturazioni. D’altro canto, il Decreto Scia 2 e il Glossario delle opere di edilizia libera hanno solo una valenza di semplificazione burocratica.
Sostituzione infissi, ok al bonus ristrutturazioni
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che le regole per accedere al bonus ristrutturazioni sono dettate dall’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi. L’articolo stabilisce che la detrazione fiscale è riconosciuta agli interventi di cui alle lettere a) b), c), e d) dell’art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001). Si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione eseguiti sulle singole unità immobiliari e degli interventi di manutenzione ordinaria realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Secondo il Dpr 380/2001, sottolinea l’Agenzia, la caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente. La sostituzione degli infissi non rientra quindi nella manutenzione ordinaria.
Il Glossario delle opere di edilizia libera classifica invece come manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, però, le modifiche introdotte dal Decreto Scia 2 non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’articolo 3 del testo Unico dell’edilizia, cui l’articolo 16-bis del Tuir rimanda esplicitamente.
La sostituzione degli infissi può quindi continuare ad essere agevolata. Detraibili anche le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme.
L’Agenzia delle Entrate, concludendo la sua risposta, lascia qualche spiraglio al dubbio. “Poiché la qualificazione dell’intervento dal punto di vista edilizio e urbanistico presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze della scrivente”, si legge nella risposta, l’Agenzia delle Entrate ha formulato un’apposita richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per capire se il Decreto Scia 2 abbia effetti anche ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali.